La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di spese processuali della parte civile. Se la parte civile, a seguito di una sentenza di assoluzione in primo grado, si limita a presentare una memoria al Pubblico Ministero per sollecitarne l'appello, senza proporre essa stessa impugnazione, non può essere condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in caso di rigetto. La memoria ha una mera funzione di stimolo e non equivale a un atto di appello, unico presupposto per la condanna alle spese.
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