La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso una sentenza che aveva condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali, nonostante questa avesse implicitamente revocato la propria costituzione. Secondo la Corte, l'impugnazione del PG è preclusa dalla mancanza di un interesse concreto e diretto, poiché la legittimazione a contestare la statuizione sulle spese spettava esclusivamente alla parte civile stessa.
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