Il Lavoratore aveva ottenuto una sospensione condizionale della pena, poi revocata dal Tribunale. Contro questa decisione, egli ha presentato personalmente un ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. La sentenza ha chiarito che, a seguito della legge n. 103 del 2017, un condannato non può più proporre ricorso personalmente. Questo tipo di atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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