Un uomo condannato ha presentato autonomamente impugnazione contro un'ordinanza della magistratura di sorveglianza, sottoscrivendo l'atto senza il ministero di un difensore abilitato. La Corte di Cassazione ha esaminato la procedura e ha chiarito le regole vigenti per l'accesso al giudizio di legittimità. A seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito nel processo penale, né per l'imputato né per il condannato. L'impugnazione deve sempre recare la firma di un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. I giudici hanno quindi dichiarato l'inammissibilità immediata dell'atto senza udienza, respingendo le pretese del ricorrente e condannandolo alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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