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Art. 570 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 570 Codice di Procedura Penale

Aumento per la continuazione: condanna definitiva ma pena da rifare
Un Amministratore di sostegno è stato condannato per peculato continuato per essersi appropriato dei beni dell'interdetto affidato alla sua tutela. Il Giudice dell'udienza preliminare ha determinato la pena minima senza applicare l'aumento per la continuazione per i singoli episodi di appropriazione. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'inappellabilità della sentenza da giudizio abbreviato non impedisce il ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la colpevolezza dell'imputato ma ha annullato la sentenza limitatamente al calcolo della pena, rinviando al Tribunale per l'applicazione del corretto trattamento sanzionatorio.
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Associazione mafiosa: quando la Cassazione annulla
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello per il reato di associazione mafiosa. La decisione è stata motivata dalla mancanza di una "motivazione rafforzata" da parte dei giudici d'appello, i quali avevano ribaltato la condanna di primo grado senza smontare in modo logico e completo l'impianto accusatorio. La Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove fosse stata frammentaria, non considerando il quadro complessivo degli elementi che indicavano l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminale. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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Sospensione patente veicolo altrui: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione della sospensione della patente di guida deve essere obbligatoriamente raddoppiata per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza grave (tasso superiore a 1,5 g/l) utilizzando un veicolo di proprietà di un'altra persona. Nel caso di specie, il Tribunale aveva omesso tale raddoppio. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza sul punto e ha rideterminato direttamente la sanzione, portando la durata della sospensione a due anni, confermando l'automatismo e l'inderogabilità della norma sulla sospensione patente veicolo altrui.
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