Un condannato aveva ottenuto due volte la sospensione condizionale della pena per reati diversi. La seconda sospensione è stata revocata dal Giudice dell'esecuzione perché il condannato non aveva pagato una provvisionale alla parte civile. Il Pubblico Ministero ha chiesto la **revoca sospensione condizionale della pena** anche per la prima condanna, ma il giudice di primo grado ha negato. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la revoca della seconda sospensione, dovuta all'inadempimento degli obblighi, rende obbligatoria la revoca anche della prima, indipendentemente dal cumulo delle pene. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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