Una persona condannata in due distinti processi per il reato di mancata assistenza familiare ha chiesto l'unificazione delle pene tramite l'istituto del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo la presenza della recidiva incompatibile con il beneficio della continuazione. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo un chiaro principio sulla compatibilità tra recidiva e continuazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che i due istituti rispondono a esigenze diverse e possono coesistere. La recidiva valuta la pericolosità del reo, mentre la continuazione guarda all'unicità del disegno criminoso originario. Il caso torna ora al tribunale per una nuova valutazione di merito.
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