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Art. 564 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

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Rinuncia a impugnare il testamento: non è accettazione tacita
Un figlio, completamente escluso dal testamento del padre, rinunciava a intraprendere l'azione legale per ottenere la sua quota di legittima. L'Agenzia delle Entrate ha interpretato questo atto come un'accettazione tacita di eredità, chiedendogli il pagamento dell'imposta di successione. La Corte di Cassazione ha dato torto al Fisco. I giudici hanno stabilito che chi è escluso dal testamento (legittimario pretermesso) non è nemmeno 'chiamato all'eredità'. La rinuncia a far valere i propri diritti non equivale a disporre di beni ereditari e, quindi, non configura un'accettazione tacita di eredità. Di conseguenza, nessuna imposta è dovuta.
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