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Art. 561 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

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Opposizione agli atti esecutivi: l’errore vecchio non ferma la vendita
Un debitore, proprietario di un immobile soggetto a due diverse procedure di pignoramento poi riunite, presenta un'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita. Egli sostiene che l'ordinanza sia illegittima perché il precedente atto di riunione delle procedure era viziato. La Corte di Cassazione dichiara l'opposizione inammissibile. Il principio sancito è che ogni atto processuale deve essere contestato entro i termini previsti dalla legge (20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi). Non è possibile impugnare un atto successivo (l'ordinanza di vendita) basandosi sulla presunta irregolarità di un atto precedente non contestato tempestivamente. La vendita dell'immobile è quindi legittima.
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