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Art. 557 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 557 Codice di Procedura Civile

Estinzione pignoramento immobiliare: quando il ritardo non conta
Una banca ha avviato un'espropriazione immobiliare contro due debitori. Il giudice dell'esecuzione ha inizialmente dichiarato l'estinzione del procedimento a causa del deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che il vizio fosse ormai sanato poiché non rilevato entro la prima udienza utile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei debitori. La Suprema Corte ha stabilito che l'estinzione del pignoramento immobiliare dovuta al tardivo deposito della nota di trascrizione deve essere rilevata d'ufficio o eccepita dalle parti entro e non oltre la prima udienza successiva al verificarsi del vizio, coincidente con l'udienza per l'autorizzazione alla vendita. Superato questo limite temporale, l'eccezione non è più proponibile e la procedura esecutiva prosegue regolarmente.
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Opposizione agli atti esecutivi: termini e regole
Un debitore ha impugnato una procedura esecutiva lamentando la mancata notifica del titolo esecutivo e degli atti successivi. Il Tribunale ha qualificato tale contestazione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarandola tardiva poiché presentata oltre i termini di legge dalla conoscenza effettiva degli atti. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo che quando non si contesta l'esistenza del credito ma solo la regolarità formale della notifica, l'azione corretta è l'opposizione agli atti esecutivi e non l'opposizione all'esecuzione.
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