Una banca ha avviato un'espropriazione immobiliare contro due debitori. Il giudice dell'esecuzione ha inizialmente dichiarato l'estinzione del procedimento a causa del deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che il vizio fosse ormai sanato poiché non rilevato entro la prima udienza utile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei debitori. La Suprema Corte ha stabilito che l'estinzione del pignoramento immobiliare dovuta al tardivo deposito della nota di trascrizione deve essere rilevata d'ufficio o eccepita dalle parti entro e non oltre la prima udienza successiva al verificarsi del vizio, coincidente con l'udienza per l'autorizzazione alla vendita. Superato questo limite temporale, l'eccezione non è più proponibile e la procedura esecutiva prosegue regolarmente.
Continua »