Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Giudice di Pace che dichiarava estinto il reato per remissione tacita di querela. Il querelante non si era presentato all'udienza nonostante l'espresso avvertimento del giudice: l'assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata come volontà di abbandonare la causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. I giudici hanno confermato che la mancata comparizione della persona offesa, se preventivamente avvisata delle conseguenze, costituisce a tutti gli effetti una remissione tacita di querela, determinando l'estinzione del procedimento penale.
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