Una quota di immobile è stata venduta all'asta. Gli atti esecutivi la descrivevano erroneamente come "nuda proprietà", sebbene fosse già "piena proprietà" per la precedente morte dell'usufruttuario. Il debitore ha contestato la validità della vendita in un giudizio separato, sostenendo che l'oggetto del pignoramento fosse un diritto inesistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che i vizi della procedura esecutiva devono essere eccepiti esclusivamente tramite opposizione agli atti esecutivi all'interno della procedura stessa, e non in una causa successiva.
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