L'Erede del Debitore ha impugnato il decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, sostenendo che il provvedimento includesse erroneamente una particella catastale mai pignorata né venduta all'asta. L'Acquirente si è opposto alla richiesta. La Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione, ritenendola tardiva poiché il vizio andava contestato tempestivamente tramite opposizione agli atti esecutivi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che qualsiasi difformità tra la reale consistenza del bene e quanto indicato nel decreto di trasferimento deve essere fatta valere rigorosamente all'interno del processo esecutivo con i rimedi tipici previsti dalla legge, pena la decadenza da ogni contestazione nelle fasi successive.
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