La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato lamentava la mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso patteggiamento sono tassativi e limitati dall'art. 448 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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