Il Tribunale dichiarava il non luogo a procedere contro un utente accusato di furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, rilevando la mancanza di querela della società erogatrice. Il primo giudice riteneva inesistente l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, sostenendo che l'energia manomessa fosse già nella sfera privata del cliente e non più in transito nella rete pubblica. Il Procuratore generale impugnava la pronuncia, contestando l'interpretazione restrittiva della norma penale. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della pubblica accusa. I giudici hanno chiarito che l'energia elettrica mantiene la sua destinazione a servizio pubblico indipendentemente dal tipo di manomissione tecnica adoperata, sia essa un allaccio abusivo diretto o un'alterazione del misuratore. Di conseguenza, il reato resta aggravato e si persegue d'ufficio senza necessità di querela.
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