Un ente locale ha modificato la pianificazione urbanistica concedendo permessi di costruire su un'area che aveva gia esaurito la propria capacita edificatoria. La Procura ha ipotizzato il reato di lottizzazione abusiva. Il Tribunale ha deciso per il non luogo a procedere verso gli imputati, sostenendo la discrezionalita dell'amministrazione pubblica nella ridefinizione degli assetti territoriali. La Procura ha impugnato la decisione presentando ricorso diretto in Cassazione per errori di legge e difetto di motivazione. La Suprema Corte non e entrata nel merito della lottizzazione abusiva, ma ha riqualificato il ricorso della Procura come appello. I giudici hanno chiarito che le sentenze di non luogo a procedere devono essere impugnate davanti alla Corte d'Appello, disponendo il rinvio degli atti al giudice territorialmente competente.
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