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Art. 553 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 553 Codice Civile

Riunione fittizia: come calcolare la quota disponibile
Un padre ha disposto dei propri beni tramite testamento ed effettuate diverse donazioni in vita a favore del figlio, della figlia e di una nipote. Alla sua morte, tra i coeredi è sorta una controversia per la divisione dell'eredità. La Corte d'Appello ha escluso dal calcolo della quota disponibile le donazioni effettuate alla nipote e quelle al figlio dispensate dalla collazione. Il figlio e la nipote hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la riunione fittizia deve necessariamente includere tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, a prescindere da chi ne abbia beneficiato o dalla presenza di una dispensa. La decisione di appello è stata cassata con rinvio per effettuare il ricalcolo corretto.
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Azione di riduzione e testamento a favore di un solo figlio
Un padre disponeva per testamento di tutti i suoi beni immobili in favore del solo figlio maschio, escludendo integralmente la figlia. La donna promuoveva quindi l'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima a lei spettante per legge, chiedendo la restituzione degli immobili trasferiti a terzi e a una società di famiglia. Il fratello sosteneva che la sorella non fosse totalmente esclusa, asserendo l'esistenza di altri beni mobili non indicati nella scheda testamentaria. I giudici di merito accertavano la lesione della quota di riserva e ordinavano la restituzione di un capannone. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. In assenza di prova concreta circa altri beni relitti, l'asse ereditario risultava integralmente esaurito e la figlia aveva pieno diritto di reintegrare la propria quota tramite l'azione di riduzione.
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Azione di riduzione: il curatore fallimentare batte i donatari
Il Curatore Fallimentare di un erede ha esercitato l'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva del fallito, lesa dalle donazioni immobiliari fatte in vita dal padre defunto. I donatari hanno impugnato la decisione sostenendo che il curatore non potesse agire e che mancasse la prova specifica del valore dei beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei donatari. Ha stabilito che il curatore fallimentare, previa autorizzazione, può accettare l'eredità e agire in riduzione. Inoltre, per l'azione di riduzione non servono prove matematiche eccessivamente rigide se l'insufficienza dei beni ereditari è palese. Vince il Fallimento, che ottiene la conferma della riduzione delle donazioni per soddisfare i creditori.
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