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Art. 552 Codice Civile — Anno 2025

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Donazione e rinuncia eredità: possesso non è accettazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi riceve un bene in donazione dal defunto (de cuius) e, dopo la sua morte, rinuncia all'eredità, non può essere considerato erede per il solo fatto di possedere quel bene. Il possesso, in questo caso, deriva dal diritto di proprietà acquisito con la donazione stessa (iure proprietatis) e non da un titolo ereditario. Di conseguenza, il possesso del bene donato non costituisce un'accettazione tacita dell'eredità e non impedisce una valida rinuncia, proteggendo il donatario dai debiti del defunto.
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