La Corte d'appello confermava la condanna di un imputato per l'introduzione o l'uso indebito di dispositivi di comunicazione in carcere. La difesa impugnava la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la totale assenza di risposta alla richiesta di sanzione sostitutiva. I giudici di legittimità hanno giudicato inammissibili le censure sulle attenuanti, ritenendole adeguatamente motivate dalla presenza di numerosi precedenti penali. Al contrario, la Corte ha accolto il ricorso sul secondo punto. I magistrati d'appello avevano registrato formalmente l'istanza difensiva ma avevano omesso qualsiasi motivazione sulla sua concessione o sul suo rigetto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, rinviando gli atti a un'altra sezione territoriale per una nuova valutazione.
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