Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento per prestazioni sanitarie extra budget fornite a pazienti del Servizio Sanitario Regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i tetti di spesa concordati con la Pubblica Amministrazione sono vincolanti. La struttura, accettando l'accordo, non può pretendere compensi per servizi eccedenti il limite. È stata esclusa anche l'azione di arricchimento ingiustificato, poiché la PA aveva chiaramente manifestato la volontà di non sostenere costi aggiuntivi.
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