La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17847/2025, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova nelle frodi IVA. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione Finanziaria dimostra che il fornitore è una 'società cartiera', spetta al contribuente provare la propria buona fede. Quest'ultimo deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza per verificare la legittimità dell'operazione, non essendo sufficiente la mera assenza di un vantaggio economico diretto. La sentenza ha quindi cassato la decisione di merito che aveva erroneamente addossato l'intero onere probatorio all'Agenzia delle Entrate.
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