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Art. 54 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Trasmissione atti: la misura cautelare resta valida
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16463/2024, ha stabilito che la semplice trasmissione atti da un Pubblico Ministero a un altro ritenuto competente non comporta l'inefficacia della misura cautelare in corso. L'inefficacia, prevista dall'art. 27 c.p.p., scatta solo in caso di una formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice, non a seguito di un atto del PM. Di conseguenza, il ricorso degli indagati è stato rigettato, confermando la piena validità della misura detentiva.
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