La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22167/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti in appello. La Corte ha ribadito che la collaborazione di un funzionario alla stesura della minuta della sentenza non ne inficia la validità e che la determinazione della pena, se non si discosta significativamente dal minimo, non richiede una motivazione rafforzata.
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