Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna per aver violato prescrizioni giudiziarie, invocando lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la ricostruzione dei fatti non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità. Riguardo all'articolo 131-bis c.p., la Corte ha confermato il diniego del beneficio basato sulla futilità dello scopo dell'allontanamento dal domicilio e sull'indole trasgressiva del soggetto. La decisione ribadisce che la valutazione della gravità dell'offesa spetta al giudice di merito e, se motivata logicamente, è insindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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