Un'azienda sanitaria provinciale ha trattenuto l'IRAP dai compensi di un medico per la sua attività libero-professionale interna. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, stabilendo l'illegittimità di tale pratica. Il principio chiave è che l'IRAP grava sull'azienda, che organizza l'attività, e non può essere trasferita sul medico tramite una decurtazione del suo compenso. Questo costo deve essere considerato nella determinazione delle tariffe per l'utenza, non scaricato sul professionista.
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