La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sospensione del processo emessa in un giudizio di divisione ereditaria. Il tribunale di merito aveva sospeso la causa in attesa dell'esito dell'appello contro una sentenza parziale che accertava la lesione della quota di legittima. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., la **Sospensione del processo** in pendenza di impugnazione di una sentenza non definitiva non può essere disposta discrezionalmente dal giudice. Tale provvedimento richiede necessariamente l'istanza concorde di tutte le parti in causa, poiché il giudizio è considerato unitario e la decisione finale dovrà comunque conformarsi all'esito dell'impugnazione.
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