Una vedova si oppone al pignoramento della casa familiare da parte dei creditori di un coerede, facendo valere il suo diritto di abitazione del coniuge superstite. I creditori sostenevano che il diritto non fosse valido perché non trascritto nei registri immobiliari. La Cassazione ha stabilito che questo diritto sorge automaticamente per legge alla morte del coniuge e non necessita di trascrizione per essere opponibile ai creditori. Di conseguenza, il pignoramento non è nullo, ma può colpire solo la 'nuda proprietà' dell'immobile, lasciando intatto il diritto della vedova di viverci per tutta la vita. La vedova vince la causa.
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