Uno studio professionale associato ha richiesto il riconoscimento di un privilegio per i propri crediti nell'ambito di una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che il privilegio studio associato spetta solo se viene fornita la prova rigorosa che la prestazione sia stata eseguita personalmente da un singolo professionista e che il compenso sia di sua pertinenza, anche se richiesto formalmente dall'associazione. La natura collettiva dell'incarico, in assenza di tale prova, esclude il diritto di prelazione.
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