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Art. 525 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Accettazione tacita eredità: i limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso relativo alla presunta accettazione tacita eredità da parte di un chiamato che aveva precedentemente rinunciato alla successione. Il creditore sosteneva che il ritiro di una raccomandata e la riscossione di ratei pensionistici costituissero atti incompatibili con la rinuncia. La Corte ha invece stabilito che il ritiro di corrispondenza non è un atto dispositivo e che la riscossione di somme, se avvenuta per errore e seguita da immediata restituzione, non configura accettazione.
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