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Art. 525 Codice Civile — Anno 2022

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Rinuncia all’eredità: debiti evitati e no alla revoca tacita
Un comproprietario ha anticipato le spese per oneri concessori e di urbanizzazione relativi a un immobile comune. L'attore ha quindi citato in giudizio i familiari per ottenere il rimborso delle quote. Tra i convenuti, alcuni eredi avevano formalmente depositato l'atto di rinuncia all'eredità. La Corte d'Appello ha tuttavia condannato i rinuncianti, ritenendo che la difesa nel merito integrasse una revoca tacita della rinuncia e un'accettazione dell'eredità. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. I giudici supremi hanno chiarito che la rinuncia all'eredità richiede la forma solenne per legge. Di conseguenza, una revoca tacita mediante comportamenti concludenti in giudizio è inammissibile. La Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata con rinvio.
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Revoca della rinuncia all’eredità: accrescimento escluso
Alcuni eredi impugnavano due compravendite immobiliari concluse tra il de cuius e il nipote, sostenendo che fossero donazioni dissimulate lesive della quota di legittima. Il padre del nipote rinunciava all'eredità, ma il giudice assegnava un termine al figlio per decidere se accettare la quota per rappresentazione. Nelle more del termine, il padre compiva formalmente la revoca della rinuncia all'eredità mediante atto notarile. I giudici di merito rigettavano le difese del nipote e negavano efficacia alla revoca, ritenendo la quota già accresciuta ai coeredi. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi del nipote e del padre: la rappresentazione prevale sull'accrescimento e impedisce il passaggio automatico della quota ai coeredi, rendendo valida la revoca della rinuncia finché il discendente non accetta o non scade il termine giudiziale.
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