La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un Pubblico Ministero contro una sentenza di patteggiamento parziale. L'imputato era stato prosciolto da reati di bancarotta. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso si basavano su una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e su una richiesta di modifica strutturale dell'imputazione, anch'essa inammissibile. La decisione ribadisce i rigidi confini del sindacato della Cassazione.
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