La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una conducente condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza. L'imputata era stata fermata con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il pubblico ministero aveva inizialmente indicato per errore una fascia di gravità inferiore nel decreto penale, correggendo poi la contestazione prima del dibattimento. La difesa lamentava la mancata notifica di tale modifica e vizi nella citazione in appello. I giudici hanno chiarito che la correzione della qualificazione giuridica, senza alterare la descrizione del fatto, non costituisce una modifica dell'imputazione e non richiede nuove notifiche. Inoltre, la notifica al difensore era valida a causa dell'irreperibilità della donna presso il domicilio dichiarato.
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