Un costruttore viene condannato in primo grado per truffa contrattuale legata alla promessa di vendita di appartamenti mai realizzati. Durante il processo, l'accusa modifica l'imputazione senza notificare l'atto al costruttore, che era assente. La Corte d'appello dichiara il reato estinto per prescrizione, ma conferma il risarcimento dei danni di 500.000 euro a favore degli acquirenti, ignorando la nullità sollevata dalla difesa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del costruttore: l'omessa notifica della modifica dell'accusa costituisce una nullità assoluta e insanabile che travolge l'intero processo. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio sia la sentenza d'appello che quella di primo grado, revocando definitivamente anche il risarcimento dei danni.
Continua »