Una società finanziaria ha impugnato per revocazione il decreto di esclusione di un proprio credito dal fallimento di un'azienda. La banca sosteneva che il giudice non avesse notato un punto di spillatrice su un foglio, segno che dimostrava la data certa del patto aggiuntivo di un mutuo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che la valutazione del documento costituisse un giudizio e non un errore di percezione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'errore revocatorio non può mai consistere in una diversa valutazione delle prove o in un'attività interpretativa del giudice, la quale rientra invece nell'errore di giudizio, contestabile solo con il ricorso ordinario.
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