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Art. 519 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 519 Codice Civile

Rinuncia all’eredità: quando la casa di famiglia costa cara
La curatela fallimentare di una società avvia un'azione di responsabilità contro gli eredi di un ex sindaco per ottenere il risarcimento dei danni. Gli eredi eccepiscono l'avvenuta rinuncia all'eredità, ma i giudici di merito la dichiarano inefficace poiché i familiari, avendo il possesso dei beni ereditari, non hanno redatto l'inventario entro i tre mesi prescritti dall'art. 485 c.c. Gli eredi ricorrono in Cassazione. Prima della decisione, le parti depositano una rinuncia reciproca agli atti del giudizio. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo, escludendo l'obbligo del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
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Rinuncia all’eredità: non è una scusa per non pagare i debiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che si giustificava per il mancato pagamento dei suoi obblighi sostenendo di essere impossibilitato economicamente. La difesa è crollata di fronte a un fatto decisivo: l'uomo aveva compiuto una rinuncia all'eredità di un ingente patrimonio in favore della madre e della sorella. Secondo la Corte, questo atto volontario di impoverimento rende irrilevante sia la presunta impossibilità di pagare sia l'eventuale adempimento solo parziale del debito. La sentenza stabilisce che non ci si può spogliare dei propri beni per poi invocare lo stato di povertà ed eludere le proprie responsabilità.
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Accettazione tacita eredità: prelievo dal conto annulla rinuncia
Una persona chiamata a ereditare, dopo aver prelevato una somma di denaro dal conto del defunto, presentava formale rinuncia all'eredità. Un creditore del defunto ha agito contro di lei per ottenere l'adempimento di un obbligo di demolizione di opere abusive. La Corte di Cassazione ha stabilito che il prelievo di somme, unito al possesso di beni ereditari senza redigere l'inventario, costituisce un'accettazione tacita eredità. Tale comportamento rende la successiva rinuncia completamente inefficace. Di conseguenza, la chiamata all'eredità è stata considerata erede a tutti gli effetti e quindi tenuta a rispondere del debito del defunto.
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