La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione annuale per l'accesso al Fondo di garanzia gestito dall'ente previdenziale decorre solo dal momento in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza dell'esito negativo dell'esecuzione forzata. Nel caso di datori di lavoro non soggetti a fallimento, non basta la semplice data di redazione del verbale di pignoramento negativo, ma rileva il momento in cui il lavoratore ne entra in possesso. La decisione sottolinea che il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia è autonomo e richiede la prova dell'insufficienza patrimoniale del datore, conoscibile solo tramite il ritiro degli atti ufficiali.
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