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Art. 514 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 514 Codice di Procedura Penale

Riconoscimento fotografico: quando l’errore annulla la condanna
Un uomo viene condannato per rapina ed estorsione ai danni di alcune prostitute. L'accusa si basa principalmente sul riconoscimento fotografico effettuato da una vittima. Tuttavia, emergono forti discrepanze tra la descrizione fisica dell'aggressore (un uomo con un neo sul viso, di nazionalità albanese e corporatura robusta) e le reali caratteristiche dell'imputato (egiziano, calvo e senza alcun neo nella foto segnaletica). La Corte d'Appello giustifica queste incongruenze con motivazioni illogiche e utilizza verbali di polizia inutilizzabili. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa, evidenziando il vizio di motivazione sul riconoscimento fotografico, annulla la condanna e dispone un nuovo processo davanti a un'altra sezione della Corte d'Appello per rivalutare correttamente tutte le prove.
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Fatture per operazioni inesistenti: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due amministratori per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. I ricorrenti contestavano l'utilizzabilità del verbale della Guardia di Finanza e del relativo supporto digitale, lamentando la violazione dei diritti di difesa. I giudici hanno respinto i ricorsi, chiarendo che il verbale ispettivo è un documento amministrativo pienamente utilizzabile nel processo penale. Inoltre, la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione tempestiva durante le udienze, configurando un consenso tacito all'acquisizione delle prove. Infine, la gravità della condotta, caratterizzata da dodici fatture false per oltre un milione di euro, ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche per uno degli imputati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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