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Art. 512 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 512 Codice di Procedura Civile

Ripetizione di indebito: il Fallimento perde contro la banca
Una banca avvia un'esecuzione immobiliare per un mutuo fondiario e il debitore fallisce. Il Fallimento interviene nella procedura ma non si oppone al progetto di distribuzione del ricavato, che assegna le somme alla banca. Successivamente, il Fallimento promuove un giudizio autonomo per la ripetizione di indebito delle somme riscosse dalla banca, lamentando la mancata insinuazione al passivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Fallimento. La mancata opposizione al progetto di distribuzione rende l'assegnazione dei fondi definitiva e intangibile. Di conseguenza, è preclusa la successiva azione di ripetizione di indebito.
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Mutuo di scopo: tasso di interesse valido per relationem
Un debitore ha contestato il tasso d'interesse applicato in una procedura esecutiva relativa a un mutuo di scopo. Il tasso non era specificato nel contratto iniziale, ma in un successivo atto di erogazione a cui il contratto faceva esplicito rinvio. La Corte di Cassazione ha ritenuto valida questa determinazione 'per relationem', confermando che l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e ha rigettato il ricorso del debitore.
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