Una banca avvia un'esecuzione immobiliare per un mutuo fondiario e il debitore fallisce. Il Fallimento interviene nella procedura ma non si oppone al progetto di distribuzione del ricavato, che assegna le somme alla banca. Successivamente, il Fallimento promuove un giudizio autonomo per la ripetizione di indebito delle somme riscosse dalla banca, lamentando la mancata insinuazione al passivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Fallimento. La mancata opposizione al progetto di distribuzione rende l'assegnazione dei fondi definitiva e intangibile. Di conseguenza, è preclusa la successiva azione di ripetizione di indebito.
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