Un creditore ha ottenuto l'accoglimento dell'azione revocatoria contro un atto di vendita stipulato dalla propria debitrice. Successivamente ha iscritto un'ipoteca giudiziale sul medesimo immobile e ha avviato l'esecuzione forzata contro il terzo acquirente. Nel corso della distribuzione della somma ricavata, gli altri creditori chirografari hanno contestato il grado di preferenza ipotecaria invocate dal primo creditore. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione di **ipoteca giudiziale su beni alienati** è invalida. L'azione revocatoria non restituisce la proprietà dell'immobile al debitore, ma rende l'atto soltanto inefficace verso chi ha agito. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di accertare incidentalmente l'invalidità dell'ipoteca per decidere il riparto delle somme. Il creditore perde quindi la causa di prelazione ipotecaria.
Continua »