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Art. 511 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 511 Codice di Procedura Civile

Intervento in appello: l’avvocato non può agire
Un avvocato, creditore del proprio assistito per le spese legali, interveniva nel giudizio d'appello per difendere la sentenza di primo grado favorevole al cliente, nel frattempo deceduto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5442/2024, ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello, specificando che l'interesse del legale è di mero fatto e non un diritto autonomo che lo legittimi a partecipare al grado di impugnazione. Tale facoltà è riservata solo a chi potrebbe proporre opposizione di terzo.
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