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Art. 511 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 511 Codice di Procedura Civile

Intervento in appello: l’avvocato non può agire
Un avvocato, creditore del proprio assistito per le spese legali, interveniva nel giudizio d'appello per difendere la sentenza di primo grado favorevole al cliente, nel frattempo deceduto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5442/2024, ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello, specificando che l'interesse del legale è di mero fatto e non un diritto autonomo che lo legittimi a partecipare al grado di impugnazione. Tale facoltà è riservata solo a chi potrebbe proporre opposizione di terzo.
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Disconoscimento copia digitale: la regola in giudizio
In una causa di opposizione a una intimazione di pagamento, una società eccepiva la prescrizione del credito. L'ente creditore produceva una copia cartacea di un atto digitale per dimostrare l'interruzione della prescrizione. La società contestava il documento per la sola assenza dell'attestazione di conformità. La Corte di Cassazione ha stabilito che un disconoscimento copia digitale, per essere efficace, non può essere generico ma deve indicare specificamente le presunte difformità dall'originale, accogliendo il ricorso dell'ente.
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