La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due soggetti condannati per il reato di lesioni personali. I ricorrenti contestavano la valutazione delle prove e il rifiuto di riaprire il dibattimento in appello. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non consente di rivalutare i fatti già accertati. Inoltre, i giudici hanno respinto le censure sulla mancata ammissione di nuove prove, ritenendo la decisione precedente ampiamente motivata. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, escludendo invece il rimborso delle spese per la persona offesa, poiché la sua memoria difensiva è stata depositata oltre i termini di legge.
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