La Corte di Cassazione ha condannato due comproprietari per il reato di omissione di lavori su un edificio pericolante, ai sensi dell'art. 677 c.p. I ricorrenti si erano difesi sostenendo che l'inadempimento fosse dovuto all'ostruzionismo di un altro condomino. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che in caso di mancata delibera assembleare, l'obbligo di eliminare il pericolo di rovina edificio grava su ogni singolo condomino, il quale non può giustificare la propria inerzia con il dissenso o la morosità altrui.
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