La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un fallimento che contestava l'ammissione al passivo di un credito con privilegio ipotecario per interessi qualificati come corrispettivi. La Corte ha stabilito che la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori costituisce una 'quaestio facti', ovvero una valutazione di merito basata sull'esame dei documenti, non sindacabile in sede di legittimità. La decisione riafferma i limiti del giudizio di Cassazione e l'importanza della corretta qualificazione del credito nelle fasi di merito.
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