La Cassazione ha rigettato il ricorso contro una procedura esecutiva. I debitori chiedevano l'estinzione della procedura esecutiva per la presunta tardività della riassunzione da parte del creditore cessionario e per vizi di notifica. La Corte ha stabilito che la liquidazione coatta non estingue la capacità processuale e che i vizi di notifica sono stati sanati dalla costituzione degli opponenti, escludendo così l'estinzione.
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