Un erede accettava un'eredità con beneficio di inventario scegliendo la gestione individuale dei pagamenti. In assenza di formale opposizione dei creditori, il giudice di merito imponeva all'erede un termine perentorio di ventiquattro mesi per liquidare i beni. A causa della mancata chiusura delle operazioni entro tale data, il tribunale dichiarava l'erede decaduto dalla protezione patrimoniale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il termine dell'articolo 500 del codice civile riguarda solo la liquidazione concorsuale. Nella gestione individuale, l'imposizione di una scadenza giudiziale è priva di effetti e il suo superamento non cancella il beneficio di inventario.
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