Un debitore ha richiesto l'accesso al beneficio dell'esdebitazione incapiente. Tuttavia, la domanda è stata dichiarata inammissibile in primo grado per un vizio procedurale legato alla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Dopo che anche l'appello è stato respinto per motivi procedurali, il caso è giunto in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che un provvedimento che si limita a dichiarare l'inammissibilità di una domanda per vizi formali non è né "decisorio" né "definitivo", poiché non preclude la possibilità di ripresentare l'istanza correttamente. Di conseguenza, non è impugnabile in Cassazione.
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