La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una banca che aveva presentato una domanda di insinuazione ultratardiva in un fallimento. La banca sosteneva che il ritardo fosse giustificato dalla mancata ricezione dell'avviso formale di apertura della procedura. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la banca aveva avuto conoscenza effettiva del fallimento anni prima, essendo intervenuta in un'altra procedura esecutiva sullo stesso immobile in cui era già presente il curatore fallimentare. Questa consapevolezza di fatto rende il ritardo colpevole e la domanda inammissibile. La conoscenza effettiva prevale sulla notifica formale.
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