Una coppia si opponeva al pignoramento della propria abitazione, costruita con un mutuo per edilizia convenzionata. Sostenevano che l'immobile non fosse pignorabile a causa del suo status speciale e che gli interessi applicati dalla banca fossero usurari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro sulla pignorabilità immobile edilizia convenzionata. La Corte ha affermato che anche questi immobili possono essere espropriati dalla banca in caso di mancato pagamento del mutuo. La natura agevolata del finanziamento non crea un divieto assoluto di pignoramento, anche se la legge può imporre al creditore specifici obblighi procedurali. La coppia ha perso la causa e deve pagare le spese legali.
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