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Art. 498 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 498 Codice Civile

Equa riparazione eredità beneficiata: no ai danni per ritardi
I Creditori di un defunto hanno richiesto il risarcimento per la durata di oltre sei anni di una procedura di liquidazione dell'asse ereditario. La domanda si basava sulla legge sul ragionevole ritardo dei processi. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. I giudici hanno chiarito che l'equa riparazione eredità beneficiata non spetta per la fase stragiudiziale della liquidazione. Questa procedura viene gestita direttamente dall'erede insieme a un notaio e non costituisce un vero processo davanti a un giudice. Soltanto le eventuali fasi di contenzioso formale, come i reclami contro lo stato di graduazione, rientrano nell'ambito della tutela giudiziaria. Di conseguenza, i creditori non ricevono alcun indennizzo statale per i tempi di attesa della liquidazione ereditaria.
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Equa riparazione: no al risarcimento per i ritardi del notaio
Un creditore ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva della procedura di liquidazione di un'eredità con beneficio di inventario. Il ricorrente pretendeva che il calcolo del ritardo partisse dal momento del deposito della sua dichiarazione di credito davanti al notaio. La Corte d'Appello ha invece calcolato il tempo solo a partire dall'avvio della fase giudiziale dinanzi al tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la fase iniziale di presentazione dei crediti al notaio ha natura amministrativa e non contenziosa. Di conseguenza, l'equa riparazione non si applica a questa fase preliminare, ma solo a quella propriamente giurisdizionale avviata davanti al giudice.
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